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CISL FP Veneto. Sanità. Welfare integrativo aziendale: si applichi quanto deliberato dalla Corte dei Conti

2024-11-29 14:09

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CISL FP Veneto. Sanità. Welfare integrativo aziendale: si applichi quanto deliberato dalla Corte dei Conti

Cisl FP Veneto scrive alla Regione: definire linee guida per erogazione delle risorse per il welfare integrativo che la Corte dei Conti ha chiarito essere svinc

, con una nota trasmessa alla Regione del Veneto, , quota economica oggetto di contrattazione integrativa, Ne avevamo dato dettagliata notizia qualche tempo fa, in relazione ai lavoratori del CCNL Funzioni Locali.Ora sosteniamo che tale regola valga anche per il contratto della Sanità pubblica, supportati della che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, ”. Lo sosteniamo perché, pur facendo riferimento la delibera alle autonomie locali,ai limiti del D.lgs 75/2017 e perché pensiamo, a questo punto,Abbiamo offerto alla Regione Veneto la nostra disponibilità per un eventuale tavolo regionale , e quindi per definire quelle modalità che, attraverso precise indicazioni regionali, consentano in ogni Azienda sanitaria

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La CISL FP Veneto, con una nota trasmessa alla Regione del Veneto, chiede di definire le linee guida attraverso le quali erogare le risorse da destinare al welfare integrativo, quota economica oggetto di contrattazione integrativa, che andrebbe a tutto vantaggio di lavoratrici e lavoratori della Sanità, tenendo conto che tali risorse sono state escluse dal tetto al salario accessorio.

Ne avevamo dato dettagliata notizia qualche tempo fa, in relazione ai lavoratori del CCNL Funzioni Locali.

Ora sosteniamo che tale regola valga anche per il contratto della Sanità pubblica, supportati della recentissima deliberazione n. 17/2024 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”.

Lo sosteniamo perché, pur facendo riferimento la delibera alle autonomie locali,ai limiti del D.lgs 75/2017 e perché pensiamo, a questo punto,Abbiamo offerto alla Regione Veneto la nostra disponibilità per un eventuale tavolo regionale , e quindi per definire quelle modalità che, attraverso precise indicazioni regionali, consentano in ogni Azienda sanitaria

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, con una nota trasmessa alla Regione del Veneto, , quota economica oggetto di contrattazione integrativa, Ne avevamo dato dettagliata notizia qualche tempo fa, in relazione ai lavoratori del CCNL Funzioni Locali.Ora sosteniamo che tale regola valga anche per il contratto della Sanità pubblica, supportati della che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, ”.
Lo sosteniamo perché, pur facendo riferimento la delibera alle autonomie locali, è di tutta evidenza che la sua applicabilità è trasversale a tutte le amministrazioni soggette ai limiti del D.lgs 75/2017 e perché pensiamo, a questo punto, che sia necessario valorizzare il più possibile la decisione assunta dal massimo organo contabile.


Abbiamo offerto alla Regione Veneto la nostra disponibilità per un eventuale tavolo regionale , e quindi per definire quelle modalità che, attraverso precise indicazioni regionali, consentano in ogni Azienda sanitaria

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, con una nota trasmessa alla Regione del Veneto, , quota economica oggetto di contrattazione integrativa, Ne avevamo dato dettagliata notizia qualche tempo fa, in relazione ai lavoratori del CCNL Funzioni Locali.Ora sosteniamo che tale regola valga anche per il contratto della Sanità pubblica, supportati della che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, ”. Lo sosteniamo perché, pur facendo riferimento la delibera alle autonomie locali,ai limiti del D.lgs 75/2017 e perché pensiamo, a questo punto,Scarica locandina pdf


Abbiamo offerto alla Regione Veneto la nostra disponibilità per un eventuale tavolo regionale per concordare linee di indirizzo sul tema, e quindi per definire quelle modalità che, attraverso precise indicazioni regionali, consentano in ogni Azienda sanitaria di poter utilizzare ogni risorsa possibile a favore del personale che opera nelle strutture sanitarie venete.



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, con una nota trasmessa alla Regione del Veneto, , quota economica oggetto di contrattazione integrativa, Ne avevamo dato dettagliata notizia qualche tempo fa, in relazione ai lavoratori del CCNL Funzioni Locali.Ora sosteniamo che tale regola valga anche per il contratto della Sanità pubblica, supportati della che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, ”. Lo sosteniamo perché, pur facendo riferimento la delibera alle autonomie locali,ai limiti del D.lgs 75/2017 e perché pensiamo, a questo punto,Abbiamo offerto alla Regione Veneto la nostra disponibilità per un eventuale tavolo regionale , e quindi per definire quelle modalità che, attraverso precise indicazioni regionali, consentano in ogni Azienda sanitaria

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