CISL FP Veneto. Nuovo CCNL personale ruolo ricerca sanitaria e supporto. Tabelle economiche


Nei precedenti post avevamo già dato notizia sulla firma della preintesa del nuovo CCNL che coinvolge il personale del ruolo della ricerca sanitaria e di supporto alla ricerca sanitaria.
Oggi cerchiamo di analizzare gli aspetti economici più importanti di quello che dovrebbe diventare il nuovo Contratto Nazionale.

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INCREMENTI CONTRATTUALI E ARRETRATI
Ecco la tabella con gli incrementi economici e gli arretrati per Ricercatori sanitari e Collaboratori professionali di ricerca sanitaria 

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(1)”Incremento retributivo a regime dal 01/01/2024, derivante dall’attribuzione dei nuovi incarichi (art. 16). Tale incremento netto della retribuzione è determinato:
a) per i ricercatori, dal valore dell’incarico al netto delle fasce già in godimento al 31/12/2023 e del valore dell’indennità di qualificazione professionale
b) per il personale di supporto alla ricerca, dal valore dell’incarico al netto della sola indennità di qualificazione professionale in quanto, per questo personale, il valore economico delle fasce retributive già in godimento al
31/12/2023 è mantenuto a titolo di DEP”
(2)Gli arretrati contrattuali sono calcolati al netto IVC. Qualora alcuni Istituti non l’avessero corrisposta in questi anni, gli arretrati contrattuali andrebbero corrisposti al personale al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale
(3)Ulteriore valore mensile da aggiungere al totale degli arretrati qualora gli Istituti procedessero al pagamento in una data successiva al 31/10/2023.

ELEMENTO PEREQUATIVO
Molti istituti in questi anni non hanno erogato l’elemento perequativo al personale ricercatore e di supporto alla ricerca sanitaria. In questi casi, il suo conglobamento nello stipendio tabellare rappresenterebbe a tutti gli effetti un ulteriore aumento della retribuzione mensile e annua e darebbe diritto anche alla richiesta dei relativi arretrati.

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(1) I valori dell’elemento perequativo sono stati conglobati nello stipendio tabellare (Tabella C). Tale voce, nel caso in cui gli Istituti in questi anni non l’abbiano corrisposta, costituisce un effettivo incremento contrattuale. In tal caso per questi lavoratori maturerebbe anche il diritto ai relativi arretrati

Attendiamo ora la certificazione da parte della Corte dei Conti per dare il via all’applicazione normativa e contrattuale.
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